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Description:
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Pubblicato in G.U. il Decreto sulle misure organizzative per l’acquisizione, gestione e conservazione delle copie degli atti. Copie cartacee potranno essere acquisite dalla cancelleria solo nei casi eccezionali previsti dalle disposizioni di attuazione del codice, e in ogni caso andranno subito inserite nel fascicolo informatico. Per il rilascio di copie informatiche degli atti basterà una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, mentre le copie cartacee saranno rilasciate dalla cancelleria. In ogni caso, previo pagamento dei diritti di copia. >> Leggi anche l'articolo: https://bit.ly/432LwDo >> Scopri tutti i podcast di Altalex: https://bit.ly/2NpEc3w |