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Fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, l’avvocato nei rapporti con gli organi di informazione, e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste, né convocare conferenze stampa. Scopriamo insieme cosa si può fare e cosa no. Leggi anche l'articolo: https://bit.ly/3lqQxRD
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